
La mobilità sostenibile nella nostra Costituzione
Questo articolo parla di libertà di movimento da parte del cittadino italiano, all’interno dello Stato e alla possibilità di uscire da esso e di rientrarvi.
Libertà di movimento
Muoversi all’interno dello Stato italiano, uscire dallo Stato temporaneamente o definitivamente (in quest’ultimo caso si parla di emigrazione), rientrarvi o trasferirsi verso di esso (immigrazione) sono dei fatti umani che ricevono considerazione e tutela da parte del nostro ordinamento giuridico.
La Costituzione della Repubblica Italiana, all’art. 16 statuisce:
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi.
Viene pertanto riconosciuto un diritto a spostarsi, che non può essere negato per ragioni politiche (prima dell’entrata in vigore della Costituzione si era avuta la triste esperienza del confino, provvedimento messo in atto dal regime fascista in base al quale, per ragioni politiche, a diversi cittadini venne negata la libertà di movimento e vennero isolati in località remote del Paese).
Un diritto non assoluto
Questo diritto non è però assoluto, potendo essere limitato dalla legge, sia per motivi di sanità (abbiamo avuto la recente esperienza, durante l’emergenza Covid-19, della limitazione della circolazione per evitare l’ulteriore diffondersi del contagio), sia per motivi di sicurezza. Il codice di procedura penale, dunque una raccolta di leggi emanata dal Parlamento, prevede la possibilità di limitare il diritto alla mobilità (ad esempio l’art. 281 si occupa del divieto di espatrio e l’art. 283 dell’obbligo e del divieto di dimora).
Non solo l’art. 16 si occupa della tutela del diritto alla mobilità dei cittadini. L’art. 120, vieta alle Regioni italiane di emanare provvedimenti che limitino, tra l’altro, la libera circolazione tra di esse. Solo una legge nazionale, come già detto, può limitare, e per i motivi citati, tale diritto.
L’art. 35, fra l’altro, tratta della tutela del diritto ad emigrare da parte dei cittadini italiani, che anche in questo caso non è assoluto potendo essere limitato dalla legge nella tutela dell’interesse nazionale.
Con l’art. 10 viene riconosciuto il diritto d’asilo al cittadino straniero a cui vengano negate nel suo Paese d’origine le libertà democratiche trattate nella nostra Costituzione, affidando alla legge il compito di stabilire le condizioni che riguardino questa tutela. E viene vietata l’estradizione (cioè la consegna ad uno Stato diverso da quello in cui si trova un determinato soggetto verso il quale sia stata intentata un’azione penale o verso il quale è stata emanata una sentenza di condanna) dello straniero per reati politici così come viene vietata per lo stesso tipo di reati al cittadino italiano (art. 26). Al di là di questo caso, per esserci estradizione, essa deve essere prevista espressamente da convenzioni internazionali.
La Costituzione e la realtà
Poichè il tema dell’anno della CELI in materia ambientale è la mobilità sostenibile, occorre capire se tale tema riceve adeguata protezione nella Costituzione Italiana.
La risposta è positiva: pur non essendo menzionato esplicitamente il termine, si può ricavare, da alcuni articoli, e dal collegamento tra questi e quelli già menzionati trattando della mobilità, l’impegno della Repubblica nel promuovere e tutelare la mobilità sostenibile.
In particolare l’art. 9, in cui si parla della tutela del paesaggio, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, affidando alla legge ordinaria le modalità e le forme di tutela degli animali.
L’articolo 32 parla della tutela, da parte della Repubblica Italiana, del diritto alla salute.
L’art. 41, parla dell’iniziativa economica privata, la quale, nella sua libertà, non può danneggiare la salute, l’ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, affidando alla legge i programmi e i controlli perché essa sia orientata a fini sociali e ambientali.
Di conseguenza, poiché la Costituzione va vista nel suo complesso e nella sua armonicità, si può concludere che la tutela e il riconoscimento di determinati diritti (quello alla libera circolazione, all’iniziativa economica) non possono entrare in contrasto con la tutela e il riconoscimento di altri diritti (la salute, un ambiente sano, ecc.).
Libertà come dono divino
Quanto previsto dalla Costituzione Italiana può portare ad una prima riflessione teologica sull’importanza della libertà come dono divino: Dio ci ha creati liberi e, nonostante il peccato degli uomini, ci ha dato una seconda possibilità con Gesù Cristo: mediante il suo sacrificio ci ha liberati dal peccato perché fossimo liberi (cfr. Lettera ai Galati, 5,1).
Il dono ricevuto non va utilizzato in maniera arbitraria, ma in maniera responsabile, ricordandoci quanto dice l’apostolo Paolo:
Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà un’occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell’amore servite gli uni agli altri (Lettera ai Galati 5,13).
E può portare anche ad una seconda riflessione, sull’importanza della preghiera per coloro che hanno autorità sulla popolazione, che hanno il compito, nel caso italiano, di attuare quanto previsto dalla Costituzione, affinché si possa condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità (cfr. Prima Lettera a Timoteo, 2, 1-2).
Giuseppe Lo Verde, Trieste