(testo approvato in 2a lettura, Roma 24-25 Gennaio 2004)
A partire dall’anno 1948 i membri delle comunità evangeliche di Bolzano, Firenze, Genova, Ispra-Varese, Milano, Napoli, Roma, San Remo, Santa Maria La Bruna, Sicilia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trieste e Venezia si sono uniti, per delibera delle rispettive assemblee, nella Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI). Questa unione è stata favorita dalla Federazione Luterana Mondiale. Con la Chiesa Evangelica in Germania (EKD) fu realizzata la particolare colleganza con la Cristianità evangelica in Germania tramite un continuo sviluppo del reciproco rapporto sancito da accordi bilaterali. La CELI si è data uno Statuto, il quale è stato definitivamente approvato dal Sinodo dell’anno 1958, ottenendo con D.P.R. n. 676 del 16 Maggio 1961 il riconoscimento della personalità giuridica. In seguito il Sinodo del 22-24 Maggio 1971 deliberava un nuovo Statuto, che otteneva l’approvazione con D.P.R. n. 192 del 7 marzo 1975. Successivamente la CELI regolava i rapporti con lo Stato Italiano tramite una “Intesa” , divenuta Legge con il D.P.R. n. 520 del 29 Novembre 1995, ottenendo contemporaneamente il riconoscimento quale Ente Ecclesiastico. Al fine di adeguare i suoi ordinamenti alle mutate esigenze funzionali riordina le sue norme con il seguente nuovo Statuto.
(Fondamenti dottrinari – Scopo)
La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) è fondata, per quanto concerne la fede, la dottrina e il servizio, sul Vangelo di Gesù Cristo, così come ci è tramandato nella Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, e testimoniato nelle professioni di fede della Chiesa antica e nella Confessione Augustana dell’anno 1530. La CELI adempie alla sua missione impegnandosi con i suoi membri e con le sue Comunità al corretto annuncio della Parola di Dio, alla amministrazione dei Sacramenti secondo l’istituzione, alla testimonianza pubblica, alla cura delle anime, alla formazione ed istruzione religiosa, alla diaconia, all’assistenza spirituale. Essa promuove la dottrina, la cultura e l’etica luterana.
(Collegamenti ecumenici)
La CELI è parte della Cristianità universale. Essa promuove la collaborazione di tutte le chiese cristiane. Questa comunione si estrinseca fra l’altro con la comunità ecclesiale con le Chiese facenti parte della Federazione Luterana Mondiale, nonché della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa (già Comunione Ecclesiale di Leuenberg). La vocazione ecumenica viene inoltre realizzata con la partecipazione alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (F.C.E.I.) ed alla Conferenza delle Chiese Europee (KEK) e tramite questa con il Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC). La Chiesa fa propria la “Carta Ecumenica” firmata a Strasburgo il 22 aprile 2001.
(Natura giuridica e sede)
La Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI ) è Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto.
(I membri della chiesa)
La Comunione dei Fedeli costituisce la Chiesa. La vita ecclesiale si realizza tramite le Comunità nonché le attività e le opere promosse dalla CELI. Fanno parte di diritto di una Comunità tutti coloro che sono stati battezzati o confermati nella stessa. Ne fanno parte altresì, a domanda, tutti i cristiani che accettano lo statuto della Comunità ed accettano la Parola ed i Sacramenti secondo l’ordinamento della CELI, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, etnia e censo. Presupposto per l’ammissione come membro in una Comunità è il Santo Battesimo. Con l’ammissione in una delle Comunità i fedeli diventano membri della CELI. Tale qualità si perde con l’uscita o può essere sospesa con l’esclusione dalla Comunità.
(Ammissione alla CELI)
Una Comunità che non ancora faccia parte della CELI, può richiederne l’accoglimento, previa accettazione del presente Statuto. Il Sinodo decide l’ammissione con delibera Sinodale presa con la maggioranza dei due terzi dei votanti su proposta motivata del Concistoro. Con questa delibera la Comunità acquista la personalità giuridica nella CELI. Con l’ammissione i membri della Comunità diventano membri della CELI. Lo Statuto della Comunità, che non può essere in contrasto con lo Statuto della CELI, regola l’argomento.
(Dichiarazioni fondamentali)
(Le Comunità)
(Recesso)
(Ministero di Culto)
(Pastori/e )
(Risoluzione anticipata del rapporto di servizio)
(Patrimonio)
Il Patrimonio della CELI è costituito da:
(Entrate)
La CELI trae i mezzi per l’attuazione delle proprie finalità, per l’amministrazione e la gestione da:
(Bilancio)
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio. Il bilancio annuale dovrà essere approvato entro il 30 giugno.
(Gli Organi)
Sono organi della Chiesa Evangelica Luterana in Italia:
(Conduzione della Chiesa)
La CELI è gestita sotto la comune responsabilità e collaborazione di Sinodo, Concistoro e Decano.
Tutti gli organi sono tenuti a collaborare con spirito fraterno nell’interesse della Chiesa e delle persone che ad essa si affidano.
È compito particolare del Sinodo rafforzare la solidarietà e responsabilità delle Comunità verso la CELI e della CELI verso le Comunità.
(Composizione del Sinodo)
Il Sinodo della CELI è composto da:
I presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Conciliatori e della Commissione tecnico-finanziaria ne fanno parte senza diritto di voto.
La durata in carica del Sinodo è di 4 anni. I membri del Sinodo non sono soggetti a vincolo di mandato.
Per i membri di cui ai punti 1) e 3) le Comunità provvedono anche alla nomina di supplenti che intervengono in caso di indisponibilità dei membri nominati.
(Compiti del Sinodo)
(Procedimento deliberativo del Sinodo)
(Presidenza del Sinodo)
Il Presidente ed il Vicepresidente eletti a norma del precedente articolo 19.1 costituiscono la Presidenza del Sinodo. Essa dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Compiti:
Ha diritto di partecipare con un suo membro alle sedute del Concistoro in veste consultiva.
(Composizione del Concistoro)
Il Concistoro è composto:
Fra i Consiglieri di cui al punto 3) il Concistoro elegge il Vicepresidente del Concistoro ed il consigliere per gli affari finanziari. I componenti durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Per assicurare la continuità del Concistoro i membri, eletti per quattro anni, decadono alternativamente ogni due anni: una volta i Consiglieri laici e dopo due anni i due Pastori. All’inizio della sessione sinodale vengono eletti i Consiglieri laici, dopo due anni i teologi. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un membro prima della scadenza del mandato, il Concistoro può cooptare nella carica, con pari anzianità di carica del recedente, un altro membro del Sinodo che sottopone alla ratifica del successivo Sinodo. Alla scadenza delle rispettive cariche, i membri del Concistoro continuano l’espletamento dei loro incarichi in regime di prorogatio, fino alla costituzione del nuovo Concistoro. Alle sedute del Concistoro partecipa senza diritto di voto un membro della presidenza del Sinodo. Le cariche ricoperte dai Consiglieri laici del Concistoro sono a titolo onorifico.
(Compiti del Concistoro)
Al Concistoro, come organo collegiale, spetta la responsabilità della conduzione degli affari correnti e dell’amministrazione della CELI. All’interno del Concistoro vengono attribuiti ambiti di competenza ai singoli membri.
Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e sono vincolanti per tutti i membri.
- La vigilanza sulle Comunità e sui Ministri di Culto, secondo gli ordinamenti della CELI
- L’assunzione, la vigilanza, il licenziamento del personale dipendente e dei collaboratori
- L’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Chiesa, compresi gli atti legali relativi ai beni ed ai diritti reali
- La nomina dei rappresentanti ed incaricati presso istituzioni, organizzazioni e manifestazioni
- La collaborazione per la copertura delle sedi pastorali vacanti
- La realizzazione dei progetti di bilancio della CELI
- La collaborazione nella organizzazione delle sedute del Sinodo e l’esecuzione delle delibere del Sinodo
- La predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre annualmente all’approvazione del Sinodo
- La promozione dello sviluppo di Comunità o gruppi
- L’adempimento a compiti ecclesiastici istituzionali, sentita la Conferenza dei Pastori
- La corresponsabilità e collaborazione con il Decano nelle visitazioni
- Il diritto di invio di messaggi alle Comunità
- La ricezione ed istruzione delle domande di ammissione alla CELI di nuove Comunità, da sottoporre al voto del Sinodo.
In caso di comprovata urgenza può prendere provvedimenti spettanti al Sinodo, dopo averne udita la presidenza, e salvo chiederne la ratifica alla successiva sessione.
(Procedimento deliberativo del Concistoro)
Il Concistoro si riunisce regolarmente su convocazione del suo Presidente ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta due dei suoi membri. Esso è presieduto dal Decano ed in sua assenza dal Vicepresidente del Concistoro. Il Concistoro è convocato con comunicazione scritta , contenente luogo, data ed ora della riunione nonché l’ordine del giorno proposto. Il Concistoro è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le decisioni del Concistoro impegnano tutti i suoi membri. I membri sono tenuti al vincolo della riservatezza sugli argomenti trattati durante le sedute. Con il consenso della maggioranza dei membri possono essere chiamati a partecipare alle sedute, peraltro senza diritto di voto, collaboratori, consulenti od esperti.
(Decano)
Il Decano, come Pastore dirigente, è a capo della CELI. Egli rappresenta la Chiesa nel suo insieme. Egli è eletto dal Sinodo. Le candidature sono proposte dalla conferenza dei pastori o da almeno quattro membri del Sinodo. I candidati devono essere pastori della CELI da almeno due anni. La proposta di uno o più candidati da parte della conferenza dei pastori non esclude il diritto di proposta di uno o più candidati ognuno appoggiato da almeno quattro membri del Sinodo. Il Decano dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli espleta il suo mandato contestualmente ad un impegno pastorale in una Comunità. Egli:
Il Decano ed il Vicedecano agiscono in stretta collaborazione. Essi espletano insieme ed in reciproca rappresentanza i compiti spirituali del decanato. Essi:
In caso di comprovata urgenza il Decano può prendere, di concerto con il rappresentante legale, provvedimenti di spettanza del Concistoro, salvo l’obbligo di richiederne la ratifica nella successiva seduta. In caso di comprovata incapacità o impedimento permanente del Decano, il Vicedecano ne assume la supplenza fino alla successiva seduta del Sinodo. L’elezione del Decano deve essere posta all’ordine del giorno della prima sessione del Sinodo successiva all’evento. Il Decano ha, di concerto con il Vicedecano, diritto di veto sulle delibere del Sinodo in materia di fede e di dottrina. Il ricorso a tale diritto comporta un riesame della delibera da parte del Sinodo, che ne decide in via definitiva.
(Vicepresidente del Concistoro)
Il Concistoro elegge fra i suoi Consiglieri laici il Vicepresidente del Concistoro. Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Presiede il Concistoro in assenza del Decano. Egli rappresenta il Decano in tutta la materia legale. A lui è delegata la rappresentanza legale della CELI. Egli deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana. Egli ha poteri di firma per l’esecuzione delle delibere del Concistoro. Ha il controllo sulla legalità delle delibere del Concistoro ed ha in materia legale diritto di veto motivato. Il Decano ed il vicepresidente del Concistoro agiscono in stretta collaborazione ed operano di concerto nell’espletamento dei compiti amministrativi e legali. In caso di comprovata urgenza il Vicepresidente del Concistoro può prendere, sentito il Decano, provvedimenti di natura legale spettanti al Concistoro, salvo chiederne la ratifica alla successiva seduta.
(Vicedecano)
Il Vicedecano è eletto dal Sinodo su indicazione della conferenza dei pastori o anche di almeno 4 membri del Sinodo. I candidati devono essere stati pastori della CELI per almeno 2 anni. La proposta di uno o più candidati da parte della conferenza dei pastori non esclude il diritto di proposta di uno o più candidati ognuno appoggiato da almeno quattro membri del Sinodo. Il Vicedecano dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli espleta il suo mandato assieme ad un ufficio pastorale. Il Decano ed il Vicedecano agiscono in stretta collaborazione. Essi espletano insieme ed in reciproca rappresentanza il compito spirituale del decanato. (vedi art. 24).
(Il Consigliere per gli affari finanziari)
Il Consigliere delegato agli affari finanziari è eletto dal Concistoro tra i suoi Consiglieri laici. Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli espleta il suo incarico di concerto con il Decano ed il Vicepresidente del Concistoro. Egli è responsabile verso il Concistoro della contabilità della CELI. Dà esecuzione alle delibere del Concistoro in materia di sua competenza, firma i mandati di pagamento, le riversali d’incasso, riscuote versamenti di qualunque natura effettuati alla CELI ed in particolare i contributi che pervenissero alla CELI da parte di Enti pubblici, privati, società, Istituti di Credito ed all’uopo può rilasciare valida e liberatoria quietanza di saldo. Ha la firma per i rapporti con banche, istituti di credito, conto corrente postale. È responsabile della raccolta annuale dei dati delle Comunità e della CELI relativi alle offerte fiscalmente detraibili ed al loro utilizzo nonché a quelli relativi al regime di ripartizione dell’otto per mille per il loro successivo inoltro al competente Ministero, in esecuzione alle prescrizioni dell’Intesa. Fornisce al Concistoro gli elementi necessari alla formazione dei bilanci consuntivo e preventivo, proponendone una traccia ove richiesto. Provvede gli adempimenti fiscali e contributivi. Convoca e presiede la conferenza dei tesorieri.
(Collegio dei revisori dei conti)
Il Sinodo nomina un Collegio di Revisori (un Presidente, due revisori effettivi e due supplenti). Essi durano in carica quattro anni. Allo scadere del mandato possono essere riconfermati.
(Compiti del collegio dei revisori dei conti)
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la contabilità della CELI, verifica la rispondenza delle relative scritture nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze di tali scritture. Accerta la consistenza di cassa e del patrimonio, formula le sue osservazioni agli organi interessati. Presenta al Sinodo una relazione scritta sull’andamento della gestione e sulla situazione finanziaria e patrimoniale della CELI. Al Collegio così costituito sono demandate, per quanto applicabili, le funzioni di cui agli art.2403, 2404, 2407 del Codice Civile.
(Collegio dei conciliatori)
Il Collegio dei Conciliatori è composto da sei membri eletti dal Sinodo. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Sinodo emette un apposito regolamento per il Collegio dei Conciliatori, il quale viene approvato ed eventualmente emendato con la maggioranza qualificata di 2/3 dei votanti. Essi scelgono nel loro seno il Presidente del Collegio dei Conciliatori. In caso di vacanze o indisponibilità permanenti, il Presidente nomina un subentrante. Tale nomina deve essere sottoposta a ratifica del successivo Sinodo. In caso di controversie il Presidente forma il Collegio giudicante con tre dei suoi membri. I membri del collegio giudicante non possono essere parti in causa o avere coinvolgimenti personali nella controversia da dirimere.
(Compiti del collegio dei conciliatori)
Il Collegio dei Conciliatori ha il compito
Cariche istituzionali, organi, comunità e membri della CELI sono tenuti a rimettere al Collegio dei Conciliatori la composizione di controversie tra essi insorte, che non sono state composte, e si obbligano a rispettare le raccomandazioni e le pronunce del Collegio.
(Collegio in materia di fede e di dottrina)
Per le controversie in materia di dottrina si costituisce un Collegio dei Conciliatori come segue: il Presidente del Sinodo come presidente, due membri nominati dal Sinodo, fra cui un pastore della CELI, il Decano. Un rappresentante della parte ricorrente ha diritto di partecipare alle sedute. Tale Collegio si costituisce in caso di controversia. Esso può richiedere pareri teologici.
(Conferenza dei Pastori)
I pastori ordinati e gli incaricati di un servizio pastorale ausiliario nell’ambito della CELI fanno parte della conferenza dei pastori ed vi hanno diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Decano. Il decano può invitare ospiti.
(Compiti della Conferenza dei Pastori)
Scopo della Conferenza dei Pastori è favorire la formazione professionale, l’approfondimento teologico della Chiesa e la trattazione di problemi di servizio. Viene convocata di norma due volte all’anno dal Decano o dal Vicedecano, che ne rispondono. Il Decano o il Vicedecano guidano gli incontri di servizio e promuovono lo scambio di informazioni con gli organi e le Comunità della CELI.
(Conferenza dei Presidenti delle Comunità)
Fanno parte della conferenza tutti i presidenti dei Consigli delle Comunità. Essa si riunisce almeno una volta all’anno o qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di impedimento alla partecipazione il presidente impedito può inviare alla riunione un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio della sua Comunità. Alle riunioni possono partecipare, quali invitati permanenti, i membri del Concistoro. La conferenza nomina al suo interno un coordinatore secondo un proprio regolamento. Tale coordinatore convoca la riunione successiva e formula una proposta di ordine del giorno.
(Compiti della Conferenza dei Presidenti delle Comunità)
La conferenza dei presidenti è sede di scambio di esperienze e di informazioni, di esame e di dibattito di problemi di carattere generale. Può avere funzioni di gruppo di lavoro per argomenti di carattere generale e tematiche riguardanti la CELI, da sottoporre al Sinodo od al Concistoro.
(Conferenza dei Tesorieri)
Fanno parte della conferenza tutti i tesorieri in carica delle Comunità della CELI e delle opera da questa riconosciute. Essa si riunisce almeno una volta all’anno o quando ne fanno richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La conferenza dei tesorieri è presieduta dal Consigliere per gli affari finanziari della CELI. Alle riunioni possono partecipare quali invitati permanenti, i membri della Commissione tecnico-finanziaria.
(Compiti della Conferenza dei Tesorieri)
La conferenza dei tesorieri è sede di scambio di informazioni ed esperienze di carattere amministrativo e contabile, di coordinamento delle metodiche, di formazione tecnica all’interno delle Comunità. Può svolgere compiti di gruppo di lavoro e ricevere dal Concistoro incarichi per specifici approfondimenti.
(Commissione Tecnico-Finanziaria)
La Commissione Tecnico Finanziaria è composta da quattro membri di cui tre eletti dal Sinodo ed uno nominato da questi tre. Uno dei quattro deve essere membro del Sinodo. Essi durano nell’incarico per quattro anni. Essi sono riconfermabili. La commissione elegge nel suo seno un presidente. Essa si riunisce almeno una volta all’anno e quando ne fa richiesta il Concistoro. Alle sedute partecipa il Consigliere incaricato agli affari finanziari della CELI.
(Compiti della Commissione Tecnico-Finanziaria)
La Commissione predispone per il Sinodo una relazione annuale, in cui è contenuta la valutazione delle linee guida seguite e progettate in materia di finanze. Deve essere sentito preventivamente per operazioni immobiliari. La Commissione ha compiti di consulenza per il Sinodo ed esprime pareri su materie economiche, finanziarie e tecnico-amministrative. Esprime al Concistoro parere preventivo sui bilanci da presentare al Sinodo.
(Scioglimento)
L’eventuale scioglimento della CELI viene deliberato dal Sinodo in seduta straordinaria convocata a norma di Statuto e con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti, in doppia lettura con un intervallo di almeno sei mesi fra la prima e la seconda lettura. Il Sinodo stabilisce le modalità dello scioglimento, la destinazione dei beni e procede alla nomina di un eventuale liquidatore. I diritti delle persone in rapporto di lavoro con la CELI sono da considerare in maniera prioritaria.
(Accordi in corso)
Gli accordi, i contratti e gli impegni in atto sono confermati anche se contengono clausole in deroga al presente Statuto.
(Norma Transitoria)
In prima applicazione vengono eletti i Consiglieri laici del Concistoro e durano in carica quattro anni. I due pastori sono confermati nella carica per due anni. Alla loro scadenza vengono eletti per quattro anni e così via. Qualora uno o più membri vengano a mancare, i loro sostituti, cooptati o eletti, subentrano nella carica con la scadenza del loro predecessore. Tutte le restanti cariche in atto sono confermate fino al Sinodo successivo.