Il Sinodo della CELI, dura in carica quattro anni, ed è l’organo sovrano della CELI, che dibatte e delibera su tutte le materie della vita ecclesiale. I suoi compiti sono definiti dall’articolo 18 dello Statuto della CELI. E’ composto dai seguenti membri con diritto di voto:

  • rappresentanti delle Comunità che ne nominano due ciascuna secondo il rispettivo statuto (ad eccezione delle comunità con almeno 200 e non più di 400 membri aventi diritto di voto, che ne possono designare tre, e di quelle con oltre 400 membri con diritto di voto che ne indicano quattro)
  • Pastori o Ministri di Culto in carica presso un ufficio pastorale riconosciuto dal Sinodo
  • membri straordinari, per un massimo di quattro, proposti dal Concistoro o da almeno cinque membri del Sinodo (con mandato in scadenza contemporanea a quella della sessione del Sinodo che li ha nominati)
  • rappresentanti delle opere riconosciute dal Sinodo

Inoltre ne fanno parte, ma senza diritto di voto, i presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Conciliatori e della Commissione tecnico-finanziaria. La Presidenza del Sinodo, in carica quattro anni e rieleggibile, è composta da Presidente e Vicepresidente, eletti dai sinodali tra i propri membri laici, con le funzioni descritte nell’art. 20 dello Statuto della CELI.