Sinodo (v. Artt. 17-20, Statuto CELI)

Il Sinodo è il parlamento della CELI, ovvero l’organo legislativo. I delegati con diritto di voto (i sinodali) vengono designati dalle singole comunità. Il Sinodo può eleggere fino ad un massimo di altri quattro delegati. Le opere della CELI sono rappresentate nel Sinodo, ognuna con un seggio. Il Sinodo viene convocato, di regola, una volta all’anno. Ogni Sinodo ha una durata di quattro anni (la convocazione annuale prende il nome di Sessione).

Ciascuna comunità della CELI viene rappresentata nel Sinodo da un pastore/pastora e da almeno due membri della comunità. Le comunità con più di 200 membri hanno il diritto, per ogni scaglione successivo fino a 200 membri, di inviare un ulteriore sinodale. Un rappresentante rispettivamente del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Conciliatori e della Commissione Tecnico-Finanziaria hanno diritto di parola ex ufficio. Partecipanti e ospiti possono avere diritto di parola ricevendone la facoltà dalla Presidenza del Sinodo.

Il Sinodo elegge le persone per le seguenti cariche: Presidenza del Sinodo (Presidente, Vicepresidente, Verbalizzante), Decano, Vicedecano, i tre Consiglieri laici del Concistoro, fino a quattro sinodali straordinari, i membri della Commissione Tecnico-Finanziaria, i Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Conciliatori, i membri del Collegio in materia di fede e di dottrina. Sempre il Sinodo può istituire commissioni e collegi ad hoc, per materie specifiche. Il Sinodo dibatte e delibera sui lavori dell’esecutivo (il Concistoro), prende atto delle relazioni delle Opere della CELI, di quelle degli incaricati per compiti specifici e dei partner di trattati (p.es. con chiese di altri paesi), decide in merito a questioni statutarie nonché patrimoniali e di proprietà immobiliari.